La legge di Bilancio 2019 ha prorogato di un anno la possibilità per le imprese di usufruire del credito d'imposta per le spese di formazione del personale dipendente nel settore delle tecnologie, previste dal Piano Nazionale Industria 4.0. L'agevolazione, introdotta dalla Manovra dello scorso anno, si applica così anche alle spese sostenute nel periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2018.
Pur confermando il limite massimo annuo di 300.000 euro, relativo alle spese di formazione ammesse all'agevolazione, viene introdotto un trattamento di maggior favore per le piccole imprese.
La percentuale del bonus sulle spese di formazione passa dal 40% al 50% per le piccole imprese, mentre resta fissata al 40% per le medie imprese.
L'importo dell'agevolazione e del credito d'imposta riconosciuto sarà inferiore per le imprese più grandi: il bonus formazione 4.0 scende al 30% e per un limite massimo di spese pari a 200.000 euro.
Ecco le novità previste dal 1° gennaio 2019 in uno schema riepilogativo:
Bonus formazione 4.0 |
Percentuale credito d'imposta |
Limite massimo di spesa |
Piccole imprese |
50% |
300.000 euro |
Medie imprese |
40% |
300.000 euro |
Grandi imprese |
30% |
200.000 euro |
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Tutti i mesi, con il pagamento dei contributi obbligatori, le aziende versano una quota - corrispondente allo 0,30% della retribuzione dei lavoratori - all'INPS come "contributo obbligatorio per la disoccupazione involontaria".
I Fondi Paritetici Interprofessionali (Legge 388/2000) sono organismi di natura associativa promossi dalle organizzazioni sindacali e finalizzati alla promozione di attività di formazione rivolte ai lavoratori occupati. Sono autorizzati a raccogliere lo 0,30% versato all'INPS e a ridistribuirlo tra i loro iscritti.
Destinando lo 0,30% a un Fondo Interprofessionale, l'azienda avrà la garanzia che quanto versato - per obbligo (Legge 845/1978) - le possa ritornare in azioni formative volte a qualificare - in piena sintonia con le proprie strategie aziendali - i lavoratori dipendenti.
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